Quando si assume una colf o una badante, convivente o a ore, è fondamentale conoscere come si gestiscono le festività e il relativo pagamento della retribuzione. Molte famiglie si chiedono, ad esempio: “Devo pagarla ugualmente anche se non lavora? E se lavora, quanto spetta?” In Italia, questi aspetti sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori domestici (CCNL), che stabilisce diritti, modalità di calcolo e le maggiorazioni spettanti nei giorni festivi.
Quali sono le festività riconosciute?
Il CCNL prevede che colf, badanti e babysitter abbiano diritto al riposo retribuito nei giorni festivi nazionali. Attualmente, questi includono:
- 1° gennaio (Capodanno)
- 6 gennaio (Epifania)
- Lunedì di Pasqua (Pasquetta)
- 25 aprile (Festa della Liberazione)
- 1° maggio (Festa dei Lavoratori)
- 2 giugno (Festa della Repubblica)
- 15 agosto (Ferragosto)
- 4 ottobre (San Francesco d’Assisi, nuova festa inserita dal CCNL 2025)
- 1° novembre (Ognissanti)
- 8 dicembre (Immacolata Concezione)
- 25 dicembre (Natale)
- 26 dicembre (Santo Stefano)
- Inoltre: la festività patronale del comune in cui si svolge il lavoro (non dove risiede il lavoratore).
Nota importante: il giorno di Pasqua non è considerato festivo nel CCNL perché cade sempre di domenica, ma il lunedì di Pasqua sì
Come si segnala la festività in busta paga
Nella busta paga si usa una sigla per indicare la festività retribuita:
- “F” = festività retribuita normale
- “LF” = lavoro festivo con maggiorazione
- “LFV” = lavoro festivo con vitto e alloggio (se spettano)
Se la festività cade di domenica, il datore di lavoro può:
- Pagare un importo aggiuntivo pari a 1/26 della retribuzione mensile, oppure
- Concedere un giorno di riposo compensativo, segnato in busta paga con “F0” per la festività non goduta e “RX” per il riposo recuperato.
Come cambia il pagamento delle festività: mensile o a ore
La modalità di retribuzione dipende da come il lavoratore è pagato:
Colf o badante a ore (non convivente)
- La festività viene retribuita con 1/6 dell’orario settimanale di lavoro, indipendentemente dal giorno in cui cade.
- Anche se il lavoratore non sarebbe dovuto lavorare quel giorno, spetta comunque la quota spettante.
Badante o colf con paga mensile (convivente o no)
- Le festività cadenti in giorni lavorativi sono già comprese nella retribuzione mensile.
- Se la festività cade di domenica (non goduta), spetta invece un compenso aggiuntivo di 1/26 della retribuzione mensile.
Cosa succede se la badante lavora in un giorno festivo?
Se la colf o badante lavora durante una festività, la legge contrattuale prevede una maggiorazione del 60% sulla paga oraria per le ore effettivamente lavorate.
Esempi pratici di calcolo
- Colf a ore non convivente
- Ore settimanali: 30
- Paga oraria: 7,00 €
- Retribuzione per festività: (30 ÷ 6) × 7,00 € = 35,00 €
- Badante convivente con paga mensile
- Stipendio: 1.137,86 €
- Vitto e alloggio giornalieri: 6,60 €
- Retribuzione festività non goduta (es. domenica): (1137,86 ÷ 26) + 6,60 € ≈ 50,37 €
- Lavoro in un giorno festivo
- Ore lavorate: 3
- Paga oraria: 8,00 €
- Straordinari festivi: 8 × 1,60 × 3 = 38,40 €
- Retribuzione festività: (10 ÷ 6) × 8,00 = 13,33 €
- Totale: circa 51,73 €
Quando la festività è durante ferie o riposo
Se una festività cade durante il periodo di ferie, non va scalata dal monte ferie: resta un giorno retribuito a parte.
Leggi anche: BUSTA PAGA DELLA BADANTE: COSA CONTROLLARE E QUALI VOCI DEVONO ESSERCI















































